IL RETTORE
    - Veduto il Testo Unico  delle  Leggi  sull'Istruzione  Superiore
approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592;
    -  Veduto  il  Regio  Decreto  Legge  20  giugno  1935  n.  1071,
convertito nella Legge 2 gennaio 1936, n. 73;
    - Veduto il regio decreto 30 Settembre 1938 n.  1652 e successive
modificazioni;
    - Veduta la Legge 22 maggio 1978 n. 217;
    - Veduta la Legge 21 febbraio 1980 n. 28;
    - Veduto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162;
    - Veduta la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
    - Veduta la Legge 19 novembre 1990 n. 341;
    - Veduto il decreto Legislativo 8 agosto 1991 n. 257;
    - Veduto il D.M. 11 maggio 1995;
    - Veduto il D.P.R. 30 dicembre 1995 relativo all'aprovazione  del
piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1994-96;
    - Veduto il D.M. 3 luglio 1996;
    -  Vedute  le  proposte di modifica dello Statuto formulate dalle
Autorita' Accademiche dell'Universita' degli Studi di Pavia;
    - Riconosciuta la particolare necessita' di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n. 1592;
    - Veduto il parere favorevole del CUN in data 10 ottobre 1996;
    - Veduto che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi
di Pavia, emanato  con  decreto  rettorale  del  12  settembre  1996,
pubblicato  sul  supplemento ordinario n 158 della gazzetta Ufficiale
n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti  didattici
e  che  il  loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di
Ateneo;
    - Considerato che nelle more dell'approvazione  e  di  emanazione
del   regolamento   didattico   di   Ateneo   le  modifiche  relative
all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma  e  delle
scuole  di  specializzazione  vengono  operate  sul  vecchio statuto,
emanato ai sensi dell'art. 17 del Testo Unico  piu'  sopra  citato  e
approvato  con Regio Decreto 14.10.1926 n. 2130 e modificato con R.D.
13.10.1927 n. 2229 e successive modificazioni;
    - Considerata la necessita' di procedere ad  una  riarticolazione
dello  Statuto  contenente  gli  ordinamenti  didattici  dei corsi di
laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione.
                               DECRETA
    Lo Statuto dell'Universita' degli  Studi  di  Pavia  approvato  e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                           ARTICOLO UNICO
    Dopo l'art. 332 del vigente testo dello Statuto, al titolo  XV  e
con  scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita
la Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA GENERALE  II  -  indirizzo
chirurgia d'urgenza - secondo il seguente articolato:
                               Art. 1
    Nella   Universita'   di   Pavia   e'   istituita  la  Scuola  di
Specializzazione in Chirurgia Generale  II:  indirizzo  in  Chirurgia
d'urgenza.
                               Art. 2
    La  Scuola  ha  lo  scopo  di  formare  specialisti  nel  settore
professionale della chirurgia. Tali specialisti sono  addestrati  per
affrontare specificamente i problemi legati alle urgenze ed emergenze
chirurgiche.
                               Art. 3
    La   Scuola  rilascia  il  titolo  di  Specialisti  in  Chirurgia
Generale: Indirizzo in Chirurgia d'Urgenza.
                               Art. 4
    Il corso ha durata di sei anni.
                               Art. 5
    Ai sensi della normativa  generale  concorrono  al  funzionamento
della  Scuola  le strutture della I e della II Facolta' di Medicina e
Chirurgia e del Dipartimento di Chirurgia - Sez.  Chirurgia  Generale
"A"  (Sede  amministrativa)  e  quelle  del  S.S.N.   individuate nei
protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del d.lvo 502/92  ed
il   relativo   personale   universitario   appartenente  ai  settori
scientifico- disciplinari di cui alla tab. A e quello  dirigente  del
S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
                               Art. 6
    La Scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti,
determinato  in  quattro  per  ciascun anno di corso per un totale di
ventiquattro specializzandi.
                               Art. 7
    Sono   parte   integrante   dello   Statuto   della   Scuola   di
Specializzazione in Chirurgia Generale: indirizzo Chirurgia d'urgenza
le di seguito allegate tabelle:
    TABELLA  A - Aree di addestramento professionalizzante, obiettivi
e  relativi  settori  scientifico  disciplinari  per  la  Scuola   di
Specializzazione  in  Chirurgia  Generale  -  indirizzo  in Chirurgia
d'urgenza.
    AREA A2: PROPEDEUTICA
    OBIETTIVI:  lo  specializzando  inizia  l'apprendimento     della
anatomia  chirurgica, e della medicina operatoria e deve acquisire la
base   di   conoscenza   per   la   valutazione   epidemiologica    e
l'inquadramento  dei casi clinici anche mediante sistemi informatici.
Deve  acquisire  la  esperienza   pratica   necessaria   a   valutare
clinicamente  un  paziente  definendone la tipologia sulla base della
conoscenza  della  fisiopatologia   chirurgica,   della   metodologia
clinica, della anatomia patologica e della patologia clinica.
    Settori scientifico disciplinari:
    F08A = CHIRURGIA GENERALE
    F06A = ANATOMIA PATOLOGICA
    F04B = PATOLOGIA CLINICA
    AREA B2: DELLA SEMEIOTICA CLINICA E STRUMENTALE
    OBIETTIVI:  lo  specializzando  procede  nell'apprendimento della
medicina operatoria e deve acquisire  la  base  di  conoscenza  e  la
relativa   esperienza  pratica  necessarie  a  impostare,  seguire  e
verificare personalmente l'iter diagnostico piu' adatto per  giungere
ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti.
    Settori scientifico disciplinari:
    F08A = CHIRURGIA GENERALE
    F18X = DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
    AREA C2: DELLA CLINICA CHIRURGICA GENERALE
    OBIETTIVI: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza
e,  la  relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base
di  una  valutazione  complessiva  della  malattia  e  del  paziente,
l'indicazione  al  tipo  di  trattamento  -  chirurgico o meno - piu'
corretto in  funzione  dei  rischi,  dei  benefici  e  dei  risultati
prevedibili per ogni singolo malato.
    Deve  essere  inoltre  in  grado  di  affrontare  e  risolvere le
problematiche relative  alla  impostazione  e  gestione  del  decorso
post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.
    Settori scientifico disciplinari:
    F08A = CHIRURGIA GENERALE
    F21X = ANESTESIOLOGIA
    AREA D2: DELLA ANATOMIA CHIRURGICA E DELLA TECNICA OPERATORIA
    OBIETTIVI:    lo specializzando deve essere in grado di acquisire
la base di conoscenza anatomo- chirurgica e  di  medicina  operatoria
necessaria  per  affrontare,  anche  in  prima  persona,  la  pratica
esecuzione degli atti operatori anche in urgenza ed emergenza.
    Settori scientifici disciplinari:
    F08A = CHIRURGIA GENERALE
    AREA E2: CHIRURGIA D'URGENZA E DI PRONTO SOCCORSO
    OBIETTIVI: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza
e la relativa esperienza pratica necessarie a:
    1 - definire il grado d'urgenza di un paziente  chirurgico  ed  a
saper  variare  le  procedure necessarie per giungere alla formazione
della diagnosi e della indicazione al  trattamento  in  funzione  dei
vincoli   di  tempo  e  di  struttura  imposti  dalla  situazione  di
emergenza.
    2 - affrontare, anche in prima persona, l'esecuzione  degli  atti
diagnostici  (endpscopici,  ecografici,  laparoscopici)  e chirurgici
necessari,  adottando  tattiche   e   strategie   chirurgiche   anche
differenti  dagli  standards  e  tipiche della chirurgia d'urgenza ed
emergenza.
    3 - gestire, anche in prima persona, il trattamento intensivo  di
primo   soccorso,   la  rianimazione  preoperatoria    e  la  terapia
intensiva   post  chirurgica  sapendo    utilizzare  criticamente  le
competenze multidisciplinari disponibili nella struttura.
    Settori scientifico disciplinari:
    F08A = CHIRURGIA GENERALE
    F21X = ANESTESIOLOGIA
    AREA F2: CHIRURGIA INTERDISCIPLINARE
    OBIETTIVI: lo Specializzando deve acquisire la base di conoscenza
e  l'esperienza pratica necessarie a:
    - diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, le patologie di
competenza  specialistica  di  piu'  comune  riscontro  in  chirurgia
generale o caratterizzate dalla indifferibilita' del  trattamento  in
caso  di  chirurgia  di  urgenza.  Cio'  limitatamente alla chirurgia
plastica  e  ricostruttiva,  alla  chirurgia   toracica,   vascolare,
pediatrica, urologica e ginecologica:
    -  riconoscere,  diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti
affetti  da  patologie  che   prevedono   l'impiego   necessario   di
specialisti:   Cioe'   nel   campo   della   cardiochirurgia,   della
neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e  della  ortopedia:
tutto cio' curando la visione complessiva delle priorita' nel caso di
lesioni o patologie multiple:
    Settori scientifico disciplinari:
    F08A = CHIRURGIA GENERALE
    P09X = CHIRURGIA CARDIACA
    F12B = NEUROCHIRURGIA
    F13C = CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
    F16A = MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE
    AREA G2: ORGANIZZATIVA E GESTIONALE
    OBIETTIVI:      lo  specializzando  deve  acquisire  la  base  di
conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la  propria  attivita'
di  chirurgo  in  rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle
quali e' chiamato ad operare in chirurgia d'urgenza ed emergenza.  Lo
specializzando     deve    saper    utilizzare    le    potenzialita'
dell'informatica nella organizzazione del  lavoro  e  nella  gestione
della  struttura.  Oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese
deve  acquisire  le  capacita'  necessarie   per   orientarsi   nelle
problematiche delle urgenze chirurgiche in caso di conflitti militari
e  nella  eventualita'  di  grandi  calamita'  civili  e naturali. Lo
specializzando deve  acquisire  l'esperienza  necessaria  ad  un  suo
efficace  utilizzo  nel  territorio,  e  deve  conoscere  a fondo gli
aspetti medico legali relativi alla propria condizione  professionale
e  le leggi ,ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria in
regime ordinario e nelle grandi emergenze civili e militari.
    Settori scientifico disciplinari:
    F08A = CHIRURGIA GENERALE
    F22B = MEDICINA LEGALE
    F22C = MEDICINA DEL LAVORO
    F22A = IGIENE GENERALE ED APPLICATA
    TABELLA   B   -    Standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante.
    Lo  specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma
di Specializzazione  in  Chirurgia  Generale  -  Indirizzo  Chirurgia
d'urgenza deve:
    1.1  - Aver eseguito come primo operatore interventi base secondo
le seguenti tipologie essenziali:
    a - resezioni/anastomosi dell'apparato digerente
    b - chirurgia diretta di vasi arteriosi e venosi
    c - demolizioni e riparazioni di organi parenchimali
    d  -  demolizioni  e  riparazioni  di  organi  e  strutture   non
parenchimali
    e - plastiche della parete addominale
    f - interventi toracotomici
    g - amputazione di segmenti corporei
    h - suture di ferite complesse
    i - posizionamento chirurgico di drenaggi
    l - chirurgia ambulatoriale o in regime di Day Hospital
    m - procedure diagnostiche endoscopiche e/o invasive
    1.2  -  Almeno  il  40%  degli interventi deve essere eseguito in
situazioni di emergenza/urgenza:
    1.3 - Deve aver prestato attivita' di pronto soccorso nosocomiale
e territoriale per un minimo di 600 ore:
    1.4 - Deve aver prestato attivita' di assistenza  e/o  consulenza
diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici  a terapeutici,
in  pazienti  chirurgici  critici  (minimo  100),  in situazione   di
urgenza/emergenza (minimo 400 pazienti) ,  in  elezione  (minimo  400
pazienti).  I  pazienti  dovranno  essere  portatori  di patologie di
interesse chirurgico, coerenti con le discipline del settore F08A.
    Infine lo specializzando deve aver partecipato  alla  conduzione,
secondo   le   norme   di   buona   pratica   clinica,  di  almeno  3
sperimentazioni cliniche controllate.
    2.1 - L'efficacia del  processo  di  addestramento  professionale
relativo  alla attivita' di sala operatoria - quale valore minimo per
accedere all'esame di diploma -  viene  calcolato  con  un  metodo  a
punteggio,  che  prevede  percentuali  divise  per funzioni operatore
100%, aiuto 30% , assistente 10%), basato sul grado di difficolta' di
ogni singolo intervento. Il punteggio, da 1 a 100, da  attribuire  ad
ogni  singolo intervento verra' specificato nel regolamento didattico
di Ateneo. Tale valore minimo viene definito in 3000 punti dei  quali
orientativamente 2000 per interventi con difficolta' compresa tra 1 e
30; 800 tra 31 e 70; 200 tra 71 e 100.
    2.2  -  Indipendentemente  dal punteggio minimo di cui sopra ogni
specializzando dovra', per conseguire il diploma, certificare di aver
partecipato ad almeno 400 interventi di cui  almeno  100  come  primo
operatore.
    3.1  -  Le  modalita' di certificazione dovranno essere basate su
dati oggettivi e, verificabili ed essere esplicitamente previste  dal
Consiglio della Scuola.
    Pavia, 31 ottobre 1996
                                            p. Il rettore: VITA FINZI